Art. 1.
(Autorizzazione all'apertura della casa da gioco).

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione siciliana di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Regione siciliana, previa richiesta del sindaco del comune di Taormina e del presidente della provincia di Messina.
      3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.